Art. 13.
(Vigilanza).

      1. Il comitato dell'intesa istituzionale di programma di cui all'articolo 5 esercita l'alta vigilanza sugli atti, sui tempi, sui modi e sull'attuazione degli interventi di cui alla presente legge e trasmette ogni sei mesi una relazione sul relativo stato di attuazione al Presidente del Consiglio dei ministri e ai presidenti delle regioni, per la successiva trasmissione, rispettivamente, al Parlamento e ai consigli regionali.
      2. I membri del comitato di cui al comma 1 sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica.